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Thursday, 05 April 2018 09:30

Strumenti finanziari ed obblighi informativi

La recente crisi finanziaria ha posto sempre più in luce un dato oltremodo allarmante: la pressoché totale assenza di cultura finanziaria del risparmiatore medio italiano. Tale fattore, unitamente alla fiducia troppo spesso ciecamente riposta nel proprio intermediario finanziario, ha portato alla sottoscrizione da parte di migliaia di investitori di contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento ad alto rischio, con successiva perdita di gran parte del capitale investito. Naturale pertanto l’aumento del contenzioso in materia.

Di fondamentale importanza per la tutela dell’investitore/risparmiatore sono quindi le informazioni fornite dall’intermediario all’investitore al momento della sottoscrizione del contratto, stante l'asimmetria informativa che caratterizza la posizione delle parti contraenti nell'intermediazione finanziaria.

Per tale ragione sia il Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, comunemente detto “TUF”, sia i Regolamenti Consob, dettano precisi e stringenti obblighi informativi in capo agli intermediari[1], i quali vengono troppo spesso disattesi.

La Suprema Corte si è pronunciata in molteplici occasioni sul punto, delineando un orientamento costante per il quale l’intermediario ha il dovere di fornire all’investitore un’informazione il più possibile adeguata alle specifiche esigenze del contraente, parametrata alle caratteristiche di quest’ultimo, quali la conoscenza del prodotto offerto, il grado di tolleranza del rischio, la situazione finanziaria complessiva nonché l’incidenza sulla stessa dell’investimento offerto.

Di particolare interesse è l’ordinanza n. 4727/2018, con la quale la Corte di Cassazione è intervenuta specificatamente in relazione alla ripartizione dell’onere probatorio, affermando come incomba sull’intermediario la prova dell’effettivo assolvimento dell’obbligo informativo, mentre è sufficiente per l’investitore allegarne la mancanza.

Si riportano di seguito i passaggi più salienti (sottolineatura di redazione):

l'intermediario finanziario ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente (Cass. n. 17340/2008, n. 22147/2010) e che, quindi, l'assolvimento di tale obbligo implica la formulazione, da parte dell'intermediario medesimo, di indicazioni idonee a descrivere la natura, la quantità e la qualità dei prodotti finanziari ed a rappresentarne la specifica rischiosità (Cass. n. 8089/2016 e 16861/2017; cfr. pure Cass. n. 1376/2016, n. 2535/2016). L'onere della prova dell'assolvimento dell'obbligo informativo è a carico dell'intermediario, e non corrisponde alla mera assenza di negligenza, ma deve concretizzarsi nella prova positiva della diligenza, mentre l'investitore è tenuto ad allegare specificamente il deficit informativo ed a fornire la prova dell'esistenza di un pregiudizio patrimoniale dovuto all'investimento od agli investimenti eseguiti. In ordine al nesso causale l'investitore deve allegare e provare che la perdita patrimoniale è eziologicamente riconducibile, anche in via non esclusiva, (la concorrenza di altri fattori o della condotta del creditore determinerà effetti sulla attribuzione della responsabilità per intero o parziariamente) alle caratteristiche di rischiosità del prodotto non conosciute. Ne consegue che la prova del nesso causale non può dirsi eliminata dal mero rilievo del profilo "speculativo" dell'investitore, ovvero dalla sua elevata propensione al rischio, dovendo escludersi che quest'ultimo possa accettare anche i profili di rischiosità del prodotto finanziario che gli sono ignoti e dei quali alleghi la conoscenza o la prevedibilità in capo all'intermediario, contrattualmente obbligato ad essere preventivamente informato.

(…)

Infine, al riscontro dell'inadempimento degli obblighi di corretta informazione consegue, secondo l'orientamento prevalente di questa Corte, l'accertamento in via presuntiva del nesso di causalità tra il detto inadempimento e il danno patito dall'investitore (Cass. n. 23417/2016, n. 12544/2017); presunzione che spetta all'intermediario vincere attraverso la prova di aver correttamente adempiuto. Occorre, peraltro ribadire, quanto al rapporto fra violazione degli obblighi informativi e produzione del danno, che nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi, ed il cliente non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore, non è configurabile alcun concorso di colpa di quest'ultimo nella produzione del danno (Cass. n. 26064/2017, par. 17), né, a fortiori, può ascriversi efficacia interruttiva del nesso di causalità alle sue scelte.”

Pertanto, l’investitore che abbia subito un danno patrimoniale a causa della mancanza di informazioni adeguate relative all’investimento poi eseguito potrà agire contro l’intermediario finanziario, allegando tale deficit informativo e fornendo prova del pregiudizio economico subito nonché della riconducibilità causale anche se non esclusiva di tale danno alla mancanza di informazioni. Spetterà all’intermediario fornire prova di aver diligentemente ed esaustivamente comunicato le informazioni relative all’investimento offerto: in mancanza di tale prova, il nesso di causalità tra inadempimento dell’obbligo di corretta informazione e danno patito dall’investitore sarà presunto.



Si veda a titolo esemplificativo l’art. 21 comma 1 del D.Lgs. 24/02/1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, comunemente detto “TUF”), il quale prevede che “Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:

a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;

b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;

c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;

d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.”

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