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Thursday, 28 February 2013 01:00

Imprenditore individuale e fallimento

Le procedure concorsuali previste nel R.D. 267/1942 (Legge Fallimentare) hanno un preciso ambito di applicazione soggettiva il quale vale, malgrado la diversa natura, per il fallimento, per i diversi tipi di concordato preventivo[1], ed infine per gli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182 bis l. fall.[2]

Al fine di comprendere se l'imprenditore individuale rientri nel suddetto ambito di applicazione, ad oggi, si deve valutare principalmente la portata dell'attività da questo svolta, in quanto è l'unico parametro di valutazione rilevante nella disciplina attuale.

La formulazione dell'art. 1, l. fall. antecedente alle riforme attuate con il D.Lgs. 5/2006 ed il successivo D.Lgs. 169/2007 lasciava dubbi sui soggetti a cui si rivolgeva l'esonero dalla disciplina fallimentare in esso contenuto, a causa dell'utilizzo del concetto, relativamente indeterminato, di piccolo imprenditore.

Le suddette riforme hanno introdotto al comma 2 dell'art. 1 l. fall. criteri di esclusione di tipo dimensionale, individuati nel possesso congiunto dei seguenti requisiti:

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;

c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

Presupposto di applicazione comune alla normativa previgente ed attuale è la qualifica di imprenditore del soggetto, con ciò escludendo tutto ciò che non rientra nel concetto di impresa quale attività economica organizzata esercitata professionalmente al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi ai sensi dell'art. 2082 c.c.[3].

Tuttavia, il richiamo a tale definizione rileva maggiormente nella valutazione di altre fattispecie quali ad esempio associazioni, imprese che non perseguano fini di lucro etc., mentre non è dirimente per quanto riguarda la valutazione della posizione di un imprenditore individuale.

Con riguardo a quest'ultimo, nell'ambito della disciplina introdotta dalle riforme del 2005 e del 2007 non viene attribuito alcun rilievo alla circostanza che l'impresa sia esercitata in forma individuale o collettiva, poiché non vi sono più riferimenti alla figura del piccolo imprenditore ed i criteri dimensionali non sono più riferiti alla dimensione del fallimento ma a quella dell'impresa, o meglio della sua attività[4].

Anche la Corte di Cassazione ha confermato nella recente pronuncia n. 13086/2010 la prevalenza dei criteri quantitativi rispetto a quelli per categoria precisando che "la disposizione, chiaramente privilegiando il criterio quantitativo rispetto a quello per categorie, ha posto termine al dibattito esegetico sorto circa la sopravvivenza in ambito concorsuale della nozione di piccolo imprenditore avendo eliminato qualsiasi spazio di applicabilità al sistema concorsuale di tale ultima figura attraverso la fissazione di limiti quantitativientro i quali l'attività dell'imprenditore - nozione correttamente preferita a quella oggettiva dell'impresa, pur valorizzata dall'intero impianto della riforma, che, come rileva la dottrina, non rappresenta un soggetto ma qualifica l'attività esercitata dal soggetto che opera professionalmente in campo economico - deve rientrare per essere sottratta al fallimento".

La sentenza appena richiamata merita peraltro un richiamo anche per aver ribadito espressamente che l'onere della prova circa la sussistenza o meno dei requisiti dimensionali è onere esclusivo del debitore che intende ricorrere o per il quale viene richiesta una procedura concorsuale.

Atteso pertanto che anche un imprenditore individuale può essere sottoposto a procedure concorsuali, appare dirimente valutare la dimensione concreta dell'attività di impresa al fine di determinarne l'effettiva assoggettabilità alle procedure sopra richiamate.

[1] Cfr. V. LENOCI, Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti, Milano, 2010, p. 63.
[2] Cfr.Tribunale Brescia, 22 febbraio 2006, "L'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182 bis l. fall. è applicabile solo alle imprese di cui all'art. 1 l. fall. e deve considerarsi un istituto autonomo rispetto al concordato preventivo, trattandosi di un contratto consensuale plurilaterale, di natura sostanzialmente privatistica, per cui non sono ad esso applicabili né estensivamente né analogicamente le norme stabilite per il concordato preventivo". [3] Cfr. FAUCEGLIA GIUSEPPE, PANZANI LUCIANO, Fallimento e altre procedure concorsuali, Milano, 2009, p.8. [4] Cfr. FAUCEGLIA GIUSEPPE, PANZANI LUCIANO, Op. cit., p. 20.

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