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Friday, 30 June 2006 02:00

Nuova disciplina antiriciclaggio - Adempimenti richiesti agli studi professionali

Sono soggetti alla nuova disciplina in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (art. 2, lett. t) D. Lgs. 56/04; art. 2, lett. b) D.M. Eco.Fin, n. 141/06; parte I.2, lett. a) Provv. UIC 24.02.2006):

a) i liberi professionisti operanti in forma individuale;

b) i liberi professionisti che svolgono la professione legale in forma associata o societaria.

Gli obblighi di identificazione e registrazione non concernono l"attività professionale per la quale il cliente abbia già conferito l'incarico al legale anteriormente alla data del 22.04.2006, salvo che il rapporto professionale prosegua oltre il 22.04.2007.

Presupposto dell"insorgere degli obblighi antiriciclaggio in capo all'Avvocato è una delle seguenti ipotesi alternative:

i) che egli compia, in nome e per conto di propri clienti, qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare;

ii) che egli assista propri clienti in sede stragiudiziale (assistenza e/o consulenza) nel progettare o nel realizzare operazioni riguardanti una delle seguenti attività, nei limiti di valore di cui in prosieguo (importo superiore a € 12.500 o indeterminato);

a) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche;

b) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;

c) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;

d) l'organizzazione degli apporti necessari a costituire, gestire o amministrare società;

e) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe.

Sono escluse in toto dall'ambito di applicazione delle disposizioni antiriciclaggio:

I - le attività svolte dai professionisti nella qualità di organi di gestione, amministrazione, controllo e liquidazione di società, enti, trust o altre strutture analoghe (parte I.2, comma 3 Provv. UIC 24.02.206);

II - le attività svolte dai professionisti stranieri operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi in conformità alla relativa disciplina comunitaria (parte I.2.1. Provv. UIC 24.02.2006).

Peraltro, sono soltanto esentate dall'obbligo di segnalazione le informazioni che il legale riceva da un suo cliente o che ottenga su di lui, nell'ambito o in vista di un procedimento/processo di natura penale, civile, amministrativa o tributaria, in ogni fase, stato o grado (cfr. art. 6 Dir. 2001/97/CE; art. 2, co. 3, D.Lgs. 56/04; art. 10 D.M. Eco.Fin, n. 141/06; parte IV.1. Provv. UIC 24.02.2006), sia che si tratti di

di prestazioni stragiudiziali, cioè rese "nel corso dell'esame della posizione giuridica del cliente" finalizzato ad un'ipotetica fase contenziosa;
di esercizio di compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento per notizie apprese prima, durante o dopo il procedimento;
di giudizi arbitrali o nell'ambito di attività volte alla risoluzione di controversie innanzi a organismi di conciliazione previsti dalla legge.
DOVERI "ANTIRICICLAGGIO" DEL LEGALE:

1) Identificazione del cliente e del terzo, in caso di rappresentanza c.d. indiretta.

L'Avvocato deve acquisire dati identificativi (art. 3 D.Lgs. 56/04; art. 3 D.M. Eco.Fin, n. 141/06; parte II.1.-2.-3. Provv. UIC 24.02.2006), inerenti:

- l'identità del cliente,

- l'identità del soggetto per conto del quale il cliente eventualmente operi (si tratta dell'ipotesi della c.d. rappresentanza d'interessi o indiretta),

tutte le volte in cui il legale:

- si occupi di operazioni il cui valore non sia determinato né determinabile, oppure

- possa doversi occupare della trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento, beni o utilità aventi un importo superiore a € 12.500.

L'identificazione del cliente è eseguita al momento dell'accettazione dell'incarico e quindi al momento d'inizio della "prestazione professionale" a favore del cliente.

Identificazione diretta: l'Avvocato deve annotare i seguenti dati identificativi del cliente e del terzo, avendoli di fronte a sé o per il tramite di suoi collaboratori o dipendenti (art. 3 D.Lgs. 56/04, in riferimento all'art. 2 L. antiriciclaggio n. 151/91; art. 4 D.M. Eco.Fin 141/06; parte II.2. Provv. UIC 24.02.2006):

- se persona fisica: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo (della residenza o del domicilio), codice fiscale, estremi di valido e non scaduto documento d'identificazione (d'identità e di riconoscimento) ex artt. 1 e 35 D.P.R. n. 445/2000, salvo avvalersi di passaporto o del permesso di soggiorno, per clienti extracomunitari che siano privi di altro documento d'identificazione.

- se soggetto diverso dalla persona fisica: denominazione, sede legale e codice fiscale, consegnando all'Avvocato la documentazione ufficiale (visure, certificati rilasciati da enti competenti, delibere consiliari o assembleari) attestanti i predetti dati identificativi e altresì l'esistenza del potere rappresentativo e ogni altra informazione necessaria.

Il cliente DEVE fornire al legale tutte le informazioni necessarie per essere identificato. Se il cliente opera per conto altrui, DEVE fornire per iscritto, sotto la propria personale responsabilità, anche tutte le informazioni necessarie per l'identificazione di costoro.

Identificazione indiretta: gli atti identificativi del cliente o del terzo devono risultare all'Avvocato:

- da una precedente sua attività professionale;

- da atti pubblici, scritture private autenticate o documenti con firma digitale ex art. 23 D.P.R. 445/2000;

- da dichiarazione dell'autorità consolare italiana (cfr. art. 6 D.Lgs. 153/97);

- da apposita attestazione di altro professionista comunitario che abbia già "identificato" il cliente e i terzi per conto di cui opera.

2) Registrazione e conservazione delle informazioni e dei dati acquisiti sul cliente e sul terzo.

L'Avvocato, negli stessi casi in cui deve procedere all'identificazione, ha l'ulteriore e connesso onere d'istituire l'Archivio unico e di registrarvi i dati identificativi dei clienti e le altre informazioni relative alle prestazioni professionali eseguite, conservandoli nell'Archivio per dieci anni dalla conclusione della prestazione professionale.

L'Avvocato, tempestivamente e comunque entro il 30° giorno dall'identificazione, deve registrare nell'Archivio unico:

- i dati dei legali incaricati, per associazioni o società professionali ;

- i dati identificativi e l'attività lavorativa del cliente e del terzo per conto del quale il cliente operi;

- la data di avvenuta identificazione;

- il valore dell'oggetto della prestazione professionale, se noto (il termine di registrazione, in tal caso, decorre dalla sua conoscenza);

- la descrizione, in sintesi, del tipo di prestazione professionale svolta, così come profilate nell'All. "A" del Provvedimento esplicativo dell'Ufficio Italiano Cambi:

1) Trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili

2) Trasferimento a qualsiasi titolo di attività economiche

3) Qualsiasi altra operazione immobiliare

4) Gestione di denaro

5) Gestione di strumenti finanziari

6) Gestione di altri beni

7) Apertura/chiusura di conti bancari

8) Apertura/chiusura di libretti di deposito

9) Apertura/chiusura di conti di titoli

10) Gestione di conti bancari

11) Gestione di libretti di deposito

12) Gestione di conti di titoli

13) Apertura/chiusura e gestione di cassette di sicurezza

14) Qualsiasi altra operazione di natura finanziaria

15) Organizzazione degli apporti necessari a gestire o amministrare società

16) Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe

17) Gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe

Nel caso di incarichi successivi è superfluo rinnovare l'identificazione, ma occorre registrare comunque nell'Archivio unico le informazioni sul nuovo incarico, entro il consueto termine di 30 gg. dall'accettazione del mandato.

Occorre poi che l'Avvocato dia un'idonea informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/03 (T.U. privacy) ai clienti e ai terzi di cui effettui per finalità di antiriciclaggio il trattamento dei dati personali, ex artt. 11 e 4, co. 1 lett. a), D.Lgs. n. 196/03.

3) Obbligo di segnalare riservatamente le operazioni sospette eseguite dal cliente o dal terzo e le violazioni della legge antiriciclaggio

All'Avvocato è altresì imposto un terzo pregnante obbligo, consistente nel dovere di attivare tempestivamente un duplice livello di segnalazione, quella al Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni dell'art. 1 della legge antiriciclaggio (I) e quella delle operazioni sospette di riciclaggio ai sensi degli artt. 3 e 3-bis L. n. 197/91 (II).

Nel contempo gli sono imposti stringenti vincoli di riservatezza (parte IV.8. Provv. UIC 24.02.2006). All'Avvocato, che deve anche adottare misure idonee a mantenere la massima riservatezza all'interno del suo Studio Legale, è espressamente vietato rendere edotto il cliente (e, comunque, notiziarne chicchessia) della segnalazione eseguita (art. 3, co. 8, L. n. 197/91; art. 12, co. 1 e 2, D.M. Eco.Fin n. 141/06; parte IV.9. Provv. UIC 24.02.2006).

I) E' dovuta, entro 30 gg. da quando se ne è appresa notizia, la segnalazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni dell'art. 1 della legge antiriciclaggio ("Limitazioni nell'uso del contante e dei titoli al portatore"), omesso medio, cioè informando il Ministero e non l'UIC (ad esempio, di transazioni in contanti superiori a € 12.500).

II) E' dovuta altresì la segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio ai sensi degli artt. 3 e 3-bis L. n. 197/91: questo adempimento è imposto all'Avvocato se, nello svolgimento della sua attività, avvalendosi anche di informazioni ricevute nel corso dell'identificazione e successivamente, considerate anche le operazioni compiute dai clienti, reputi che siano nel tempo emerse delle incongruenze rispetto alla capacità economica dei clienti, alle attività da costoro svolte e al loro "profilo di rischio di riciclaggio" (parte IV.1.-3.1. Provv. UIC 24.02.2006).

Circa il venir meno del segreto professionale, va detto che il rituale adempimento in buona fede dell'obbligo di segnalazione ex art. 3 L. n. 197/91 (e degli atti connessi) determina, per espressa previsione di legge, l'esclusione della responsabilità dell'Avvocato (art. 9, co. 3, D.M. Eco.Fin n. 141/06; parte IV.2. Provv. UIC 24.02.2006).

Ø Ma quand'è che un'operazione deve ritenersi "sospetta"?

L'obiettivo è quello di intercettare le attività prodromiche o, comunque, riferibili ai delitti previsti e puniti dagli artt. 648-bis e 648-ter C.P.

Conseguentemente, si definisce sospetta quell'operazione, imputabile al cliente o al terzo da questi rappresentato, che agli occhi dell'Avvocato appaia come avente ad oggetto denaro, beni o altre utilità riconducibili ad attività di riciclaggio, per caratteristiche, entità, natura o quant'altro appreso in ragione dell'attività professionale prestata.

E ciò in base ai vari elementi acquisiti in sede d'identificazione, alle risultanze dell'Archivio unico ed agli altri elementi disponibili in virtù della professione forense esercitata (art. 2, co. 2, D. Lgs. 56/04; art. 9, co. 1, D.M. Eco.Fin 141/06; parte IV.4. Provv. UIC 24.02.2006).

Per far ciò, l'Avvocato deve effettuare le sue valutazioni alla stregua di alcuni criteri generali:

1) tenere conto di ogni fattore d'incongruenza;

2) considerare il profilo di rischio emerso;

3) stimare anche il contegno complessivo serbato dal cliente reticente o mendace nonché le finalità da lui perseguite affidando l'incarico al legale.

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