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Giovedì, 03 Maggio 2018 16:51

Arbitrato societario: impugnazione del lodo per “errores in iudicando”

Commento a Cass. civ. Sez. Unite, Sent. 09-05-2016, n. 9285

 

 

La pronuncia in commento ha posto fine ad un contrasto in seno alla Suprema Corte, sorto in seguito alla riforma dell’art. 829 c.p.c. operata dal D.Lgs. 40/2006, relativo all’impugnabilità per “errores in iudicando” di un lodo reso all’esito di un arbitrato societario, specialmente ove la relativa clausola compromissoria nulla avesse disposto in tal senso.

Nella sua formulazione originaria, l’art. 829, co. 2, c.p.c. prevedeva la generica impugnabilità, salvo deroghe convenzionali, dei lodi arbitrali per violazione di norme di diritto sostanziale. L’art. 24 del D.Lgs. 40/2006 ha radicalmente modificato l’articolo in esame, il quale al comma 3 dispone ora l’esatto contrario, ammettendo tale motivo di impugnazione solo “se espressamente disposta dalle parti o dalla legge”.

 

Parte della giurisprudenza tuttavia sosteneva, in forza del generale principio di irretroattività della legge e degli artt. 3 e 24 Cost, l’impugnabilità per “errores in iudicando” di lodi arbitrali azionati sulla base di clausole compromissorie stipulate in epoca antecedente l’entrata in vigore del sopracitato D.Lgs. 40/2006.

 

A tale orientamento se ne contrapponeva un altro, per il quale non v’era dubbio sul fatto che l’art. 27, co. 4 del D.Lgs. 40/2006 rendesse l’art. 829 c.p.c., nella sua nuova formulazione, applicabile ai “ai procedimenti arbitrali nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto, pur se riferita a clausola compromissoria stipulata in epoca anteriore”.

 

Le Sezioni Unite, investite della questione, si sono dunque interrogate su quale dovesse e potesse essere la “legge” che in virtù della nuova formulazione dell’art. 829 c.p.c., co. 3, consentisse l’impugnazione del lodo arbitrale anche per "per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia".

 

Ebbene, bisogna tenere a mente che in materia di arbitrato societario, disciplinato dagli artt. da 34 a 37 del D.Lgs. 5/2003 e sopravvissuto all’abrogazione del rito societario, la relativa clausola compromissoria resta disciplinata dall’art. 36 del D.Lgs. 5/2003, in forza del quale “anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equità ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'art. 829, comma 2, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari".

 

Ed è proprio analizzando tale articolo che la Cassazione, riunita nel suo massimo consesso, ha affermato come non ci si debba interrogare se il rinvio all’art. 829 c.p.c. operato dall’art. 36 del D.Lgs. 5/2003 vada inteso in senso materiale, ovvero alla previgente formulazione, o in senso formale, ovvero alla formulazione attuale dell’art. 829 c.p.c..

 

Ciò che rileva infatti è che nel rapporto tra le due sopracitate norme, l’art. 36 del D.lgs. debba essere considerato come una legge che “dispone” l’impugnazione per violazione anche per errores in iudicando dei lodi relativi a questioni non compromettibili o alla validità di delibere assembleari, e che consenta pertanto ex art. 829, co. 3, c.p.c. l’impugnazione del lodo per “errores in iudicando”.

 

È evidente che, vertendo una gran parte di arbitrati societari proprio sulla validità delle delibere assembleari, non vi saranno più dubbi sulla possibilità di impugnare i relativi lodi anche per violazione delle regole di diritto attinenti al merito della controversia.

 

La Suprema Corte quindi, in questa fondamentale pronuncia, ha così concluso:

 

“In applicazione della disciplina transitoria dettata dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, l'art. 829 c.p.c., comma 3, come riformulato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 24, si applica nei giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore del suddetto decreto, ma nel caso di arbitrato societario la legge cui lo stesso art. 829 c.p.c., comma 3, rinvia, per stabilire se è ammessa l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, è il D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 36, che espressamente ammette l'impugnazione dei lodi per tali motivi.”

 

Si allega il testo completo della sentenza.

 

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