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Mercoledì, 17 Giugno 2015 02:00

Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Regolamento Bruxelles I-bis)

I rapporti giuridici transfrontalieri all'interno dell'Unione Europea tra persone sia fisiche che giuridiche sono sempre più frequenti ed articolati, e conseguentemente anche le controversie nascenti da tali rapporti.
In tali casi tre sono i problemi più frequenti: 1) legge applicabile, 2) foro competente, 3) riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in uno Stato altro rispetto a quello in cui sono state emesse. Quest'ultimo profilo in particolare assume un'importanza primaria poiché da esso deriva l'effettivo soffisfacimento dei propri diritti.
Per far fronte a tale esigenza è stato recentemente promulgato il regolamento n. 1215/2012, cosiddetto "Bruxelles I-bis", entrato in vigore proprio all'inizio del 2015, concernente la "competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale".
Quanto al riconoscimento ed all'esecuzione delle sentenze, il nuovo regolamento agevola notevolmente la circolazione delle sentenze a livello europeo, stabilendo all'art. 36 comma 1 che "La decisione emessa in uno Stato membro è riconosciuta in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare".
Più specificamente poi, per quanto riguarda la fase esecutiva, l'art. 39 precisa che "La decisione emessa in uno Stato membro che è esecutiva in tale Stato membro è altresì esecutiva negli altri Stati membri senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività", il che comporta il notevole vantaggio, come precisato dal successivo art. 40, di poter ricorrere ai provvedimenti cautelari previsti dalla legge dello Stato membro in cui si vuol far eseguire la sentenza.
Per dare esecuzione ad una sentenza in uno Stato membro diverso da quello nel quale la sentenza è stata emessa sarà quindi sufficiente ottenere dall'autorità giudicante d'origine un certificato conforme al modello di cui all'Allegato I del regolamento, il quale esporrà brevemente gli elementi essenziali della sentenza in oggetto; tale certificato dovrà essere quindi presentato all'autorità giurisdizionale dello Stato membro richiesto, la quale procederà ad un controllo esclusivamente formale, senza mai procedere ad un riesame della controversia, e, salvo presenza di cause ostative espressamente disciplinate dal regolamento (quali ad esempio contrarietà all'ordine pubblico), procederà al riconoscimento e all'eventuale esecuzione della sentenza, il tutto senza dover eleggere domicilio nello Stato richiesto né avere un rappresentante autorizzato in tale Stato.

 

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