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Martedì, 31 Gennaio 2017 01:00

Il contratto di “Agency” in Arabia Saudita

Tra i mercati del Medio Oriente, particolare interesse suscita l’Arabia Saudita. Principale Paese del Golfo, negli ultimi anni ha rappresentato un mercato dinamico ed in crescita. Anche i rapporti commerciali tra imprenditori italiani e sauditi sono incrementati, in particolare i rapporti di distribuzione ed agenzia.

Traendo spunto da tale nuovo trend, ci si appresta ad indicare alcune peculiarità che caratterizzano i rapporti di agenzia e distribuzione con l’Arabia Saudita, Paese tradizionalmente aderente al sistema Sciaraitico.

Con il termine “Agency” in Arabia Saudita viene indistintamente qualificato l’agente di commercio, il distributore ed il franchisee. Tale tipologia contrattuale è regolata, quanto ai profili di diritto sostanziale, dalla Shari’a mentre i profili più strettamente formali sono disciplinati dalle c.d. “Agency Rules”, ovvero dal Decreto M/11 del 1962 (e successive modifiche) e dalla decisione n. 1897 del 1981 del Ministero del Commercio e dell’Industria.

Le principali caratteristiche del contratto di “Agency” secondo il diritto saudita sono le seguenti:

i) l’Agent deve essere cittadino saudita ovvero una società a capitale interamente arabo ed iscritto presso il Ministero del Commercio e dell’Industria;

ii) il contratto di “Agency” deve essere registrato presso l’Agency Register del Ministero del Commercio e dell’Industria entro 3 mesi dalla sottoscrizione, in particolare ove si operi con amministrazioni pubbliche. La mancata registrazione del contratto non comporta l’invalidità del medesimo, bensì la possibile irrogazione di sanzioni;

iii) il preponente non può nominare un nuovo agente fino alla “de-registrazione” del precedente contratto. In casi eccezionali è ammessa una registrazione temporanea, qualora i prodotti dell’impresa straniera incontrino il pubblico interesse;

iv) il rigido sistema di “registrazione - de-registrazione” all’Agency Register evidenzia l’esclusività in capo all’agente arabo del rapporto contrattuale;

v) il Ministero del Commercio e dell’Industria dell’Arabia Saudita ha emanato un modello standard di riferimento di contratto di Agency (c.d. “Model Agency Agreement”), per agevolare la negoziazione con l’imprenditore arabo e la registrazione del contratto, il quale andrà sempre modulato in base alle esigenze imprenditoriali;

vi) il contratto di Agency può essere sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato. Nel caso in cui si verifichino gravi violazioni, è sempre possibile recedere dal contratto;

vii) il preponente è libero di recedere dando un congruo preavviso all’agente pari solitamente, ad almeno tre mesi;

viii) alla cessazione del rapporto, il preponente è tenuto al conferimento di un’indennità di fine rapporto all’agente e all’assistenza e alla sostituzione dei pezzi di ricambio per i successivi 12 mesi;

ix) l’Arabia Saudita aderendo alla Convenzione di New York del 1958, ammette l’inserimento di una clausola arbitrale nel contratto di agenzia. Tuttavia per il riconoscimento di lodi arbitrali stranieri in Arabia saudita è necessaria una preventiva revisione nel merito del lodo da parte delle Corti Saudite.

Emerge dunque come alla possibilità di investire e fare affari in questo Paese si frapponga pur sempre la rigidità interpretativa-applicativa dell’insieme delle “Agency Rules”, che ai sensi della Shari’a, hanno carattere imperativo.

Qualora l’imprenditore straniero voglia indicare la competenza esclusiva del proprio foro per risolvere eventuali controversie, è plausibile che le Corti Saudite non riconoscano tale competenza e facciano prevalere la propria giurisdizione.

Va tuttavia segnalata la recente introduzione di una nuova legge sull’arbitrato (c.d. “Saudi Arbitration Law”, Decreto M/34 del 2012), che abbraccia il principio volontaristico, che è stata letta da qualcuno come une fievole apertura verso un’occidentalizzazione del sistema giuridico arabo. Sul punto è ragionevole fare ogni più ampia riserva.

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