Si segnala la recente sentenza n. 2835 resa dalla Corte d’Appello di Venezia in data 22.11.2016 e pubblicata in data 16.12.2016 in materia di contratti di assicurazione sulla vita con finalità pensionistiche, vertente in particolar modo sui requisiti necessari per poter legittimamente esercitare il c.d. diritto di riscatto della polizza assicurativa.
È ben noto come le somme versate quali premi di tali polizze assicurative possano essere riscattate in caso di acquisto della prima casa di abitazione.
La Corte d’Appello di Venezia, confermando la pronuncia di primo grado del Tribunale di Padova, ha affermato come tale diritto di riscatto possa essere legittimamente esercitato, con conseguente disinvestimento e restituzione delle somme versate, non solo quando tali somme siano immediatamente necessarie per l’acquisto della prima casa di abitazione, ma anche quando esse servano al pagamento delle rate di un mutuo acceso per il suddetto acquisto.
La Corte d’Appello, ha inoltre chiarito come le circolari emesse dalla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione riguardo all’esercizio del diritto di riscatto siano da considerarsi meri orientamenti interpretativi, senza alcun valore normativo o di “interpretazione autentica” della legge istitutiva di tale Commissione.
Pertanto, a nulla rileva il fatto che, in presenza di un mutuo ipotecario acceso per l’acquisto della prima casa di abitazione, la richiesta di riscatto della polizza pervenga a distanza di anni dalla data del rogito.
Esiste infatti un collegamento funzionale ed una stretta connessione tra la richiesta di riscatto e l’acquisto della prima casa di abitazione, anche ove questo sia avvenuto anni prima, poiché il mancato pagamento delle rate di un mutuo potrebbe pregiudicare il diritto alla prima casa di abitazione. Il diritto di riscatto quindi ben può essere esercitato al fine di garantire il regolare pagamento delle rate di un mutuo ipotecario.
Riguardo ai contratti di assicurazione sulla vita con finalità pensionistiche infatti, l’interesse individuale al mantenimento ed alla salvaguardia del diritto alla prima casa di abitazione va indubbiamente ritenuto prevalente anche rispetto all’interesse a costituire un piano previdenziale integrativo.
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