Si segnala la recente sentenza n. 2529 resa dal Tribunale di Padova in data 14.09.2016 e pubblicata in data 16.09.2016 in materia di azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Detta sentenza affronta una tematica di particolare interesse, ovvero l’applicabilità dell’esenzione da revocatoria ordinaria di cui al comma terzo dell’art. 2901 c.c., ai sensi del quale “non è soggetto a revoca l’adempimento di un debito scaduto”.
Ebbene, occorre tenere a mente che è facoltà del debitore decidere quale debito soddisfare, non trovando applicazione alla revocatoria ordinaria il principio della “par condicio creditorum”, valido per la revocatoria fallimentare.
Oltre ad essere pienamente legittimato a scegliere in che ordine soddisfare i creditori, il debitore ben può avvalersi dei propri beni in via strumentale per estinguere o ridurre i propri debiti.
A tale riguardo la pronuncia in commento, confermando l’orientamento della Suprema Corte sul punto, ha ribadito che anche l’alienazione di un bene eseguita al fine di procurarsi le somme necessarie a tacitare i creditori, dovrà deve ritenersi esente da revocatoria ex art. 2901, co. III, c.c., purché tale alienazione si ponga in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto. La doverosità dell’atto, qual è appunto l’adempimento di un debito scaduto, esclude l’arbitrarietà del comportamento del creditore, escludendo altresì la pregiudizialità dell’atto nei confronti dei creditori, requisito indispensabile ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria.
È interessante notare inoltre come la doverosità dell’atto renda irrilevante qualsivoglia indagine sullo stato psicologico del debitore, che potrebbe anche essere connotato dalla volontà di danneggiare un altro creditore, e tantomeno su quello del terzo acquirente, anche con riferimento ad operazioni intercorse tra parenti.
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