La concorrenza parassitaria, inquadrabile come violazione dei principi di correttezza professionale di cui all'art. 2598 n. 3 c.c., fa ingresso nel nostro ordinamento in data 17 aprile 1962 in seno alla sentenza della Cassazione nella controversia che vedeva opposte le società MOTTA e ALEMAGNA. Riprendendo le argomentazioni del difensore di una delle parti, la Suprema Corte sottolineava come si ha "concorrenza parassitaria là dove l'attività commerciale dell'imitatore di traduca in un cammino continuo e sistematico (anche se non integrale), essenziale e costante sulle orme altrui, perché l'imitazione di tutto o quasi tutto quello che fa il concorrente, l'adozione più o meno immediata di ogni sua nuova iniziativa, seppure non realizzi una confusione di attività e prodotti, è contrario alle regole che presiedono all'ordinato svolgimento della concorrenza [...] Tale comportamento, oltre a costituire un esoso sfruttamento dell'altrui iniziativa e organizzazione, contrario all'ampio concetto, dinanzi illustrato, di correttezza, esigendo gli usi onesti che nella competizione per la conquista dei mercati, si prevalga sui concorrenti avvalendo sui dei mezzi di ricerca e finanziari propri, è idoneo a danneggiare l'altrui azienda, a causa dei minori costi di produzione ai quali deve sottostare l'imitatore, che gli consentono di praticare, a parità di prodotto, prezzi inferiori a quelli del concorrente e di avviare verso la propria impresa una quantità di affari e di clienti che avrebbero potuto invece avviarsi verso l'imprenditore imitato" [1].
Sulla base dei principi affermati in tale sentenza e fino alla prima metà degli anni ottanta si instaura un consolidato orientamento giurisprudenziale che reprime come autonoma ipotesi di concorrenza sleale riconducibile al n. 3 dell'art. 2598 c.c. la concorrenza parassitaria diacronica, ovvero la condotta di chi sistematicamente riproduca i passi imprenditoriali altrui, imitandone tutte o quasi le iniziative, con l'effetto di trarre parassitariamente un vantaggio concorrenziale e un conseguente profitto di risorse e patrimonio aziendali non propri [2].
Con la pronuncia n. 5852 del 17 novembre 1984, la Suprema Corte amplia la figura dell'illecito, con una nuova ipotesi di concorrenza parassitaria, riscontratabile nel comportamento di chi sfrutti in maniera sistematica il lavoro altrui con una pluralità di atti o con un comportamento globale posti in essere contemporaneamente e in una volta sola. Chiarisce infatti la Corte che se giurisprudenza e dottrina hanno ammesso la figura della concorrenza parassitaria, "non v'è ragione di ritenere indispensabile la ripetitività nel tempo di più atti imitativi, essendo perfettamente logico che, la sistematicità e continuità, da cronologicamente successive che sono nell'ipotesi di base, possano anche essere simultanee ed esprimersi nei caratteri quantitativi dell'imitazione". La fattispecie viene così suddivisa in due declinazioni, ovvero la concorrenza parassitaria diacronica, quando la condotta imitativa avvenga con una pluralità di atti succedutesi nel tempo, e quella sincronica, quando avvenga con una pluralità di atti simultanei. Ciò che connota l'illiceità della condotta parassitaria dunque, non è più l'elemento temporale, bensì piuttosto l'elemento quantitativo dell'imitazione, che di fatto ne determina la slealtà o meno[3].
Accanto all'ampliamento della fattispecie, la Cassazione introduce un ulteriore requisito essenziale per l'integrazione della condotta di parassitismo legata al perdurare dell'originalità delle iniziative imitate. Osservando come sia proprio la creatività il valore che si è inteso proteggere con il riconoscimento della concorrenza parassitaria come condotta anticoncorrenziale, la Corte afferma che la tutela dell'originalità e della creatività ha durata temporalmente limitata, non più azionabile una volta che "la carica di originalità insita in una determinata idea realizzata da un imprenditore, non potendo essere oggetto di privativa" sia divenuta di "dominio pubblico". Tale argomentazione porta la Corte a concludere che parassitari sarebbero soltanto quegli atti imitativi che avvengano a breve distanza di tempo da ogni singola iniziativa del concorrente (nella concorrenza diacronica) o dall'ultima e più significativa di esse (in quella sincronica), fintanto che l'ideatore dell'iniziativa imitata abbia ragione di attendersi utilità particolari dal lancio della novità; non sarebbero per converso illeciti quegli atti imitativi che dovessero riguardare prodotti generici standardizzati o iniziative già consolidate sul mercato[4].
Dalla giurisprudenza più recente sembrano provenire dei segnali di cambiamento e le ultime pronunce paiono ampliare i confini d'applicazione dell'illecito o quantomeno contemplare un'analisi concreta di ogni singolo caso, che consenta, in modo più aderente all'odierna realtà del mercato, di individuare specifici elementi di slealtà concorrenziale con finalità parassitarie[5].
A titolo esemplificativo, si riporta un caso di commercializzazione di prodotti in ferro battuto identici e della loro reclamizzazione su catalogo e via internet, tramite l'uso di fotografie del catalogo dell'imprenditore imitato; il Tribunale di Milano, in data 6 maggio 2010 ha riconosciuto tale condotta come contraria ai profili dell'art. 2598 c.c., qualificandola come una "consapevole manovra di appropriazione non solo delle forme dei prodotti dell'azienda imitata, ma anche del suo accreditamento sul mercato [...] ci si trova di fronte a quella sistematica imitazione delle altrui iniziative produttive e commerciali usualmente qualificata come concorrenza parassitaria. Anche oltre la confondibilità, l'imitante sembra prescegliere la via dello sfruttamento degli sforzi creativi della ricorrente, sulla cui scia si pone, provvedendo a realizzare prodotti non solo non adeguatamente differenziati, ma che ne riproducono ogni idea creativa, evitando di sopportare così i costi e gli oneri di studio realizzazione e valutazione nelle tendenze di mercato, compresi i pur irrilevanti, costi di riproduzione fotografica".
[1] La stessa Cass. n. 752 del 17 aprile 1962 continua precisando che il "concetto di correttezza professionale nonn va interpretato in senso restrittivo e cioè come applicabile soltanto in caso di inosservanza di una norma giuridica, ma in senso ampio, sicché possono sussistere atti che, benché conformi alle disposizioni di legge, siano tuttavia tali da potersi considerare non onesti e non corretti, perché improntati a frode o astuzia". [2] Così PASCHI C., La nozione tradizionale di concorrenza parassitaria ex art. 2598 n. 3 c.c., in Diritto Industriale, IV-V, 2012. In giurisprudenza si vedano, fra le tante, Cass. 29 luglio 1963 e Cass. 13 febbraio 1980 n. 1043. [3] In tal senso V. DE SANCTIS, La protezione delle forme nel codice di proprietà industriale, Milano, 2009. [4] In senso difforme Cass. 23 aprile 1985, n. 1985, nella quale si afferma che mentre è indubbio che la conguità nel tempo possa mettere meglio in evidenza la sistematicità dell'imitazione e l'esistenza di un quadro anticoncorrenziale, non è in ogni caso rilevante di per sé, per negare la sussistenza della condotta parassitaria, la circostanza che vi siano intervalli più o meno consistenti nell'esplicazione dell'attività imitativa. [5] Cfr. BOGNI, La concorrenza parassitaria nella più recente giurisprudenza, relazione presentata il 12 dicembre 2011 al Convegno "Concorrenza parassitaria, look alike, illeciti degli ex dipendenti: strumenti per la tutela delle imprese".Lo Studio offre un'ampia assistenza in materia di Diritto Fallimentare, rivolta principalmente alle piccole e medie aziende ed ha acquisito...